Estate, tempo di vacanze.
Dopo un faticoso anno di lavoro, si ha voglia di “staccare la spina” e ci si affida alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, spesso affrontando anche costi rilevanti, pur di trascorrere un periodo di assoluto relax.
E’ bene allora seguire qualche utile consiglio e conoscere i diritti riconosciuti dalla legge ai consumatori/turisti.
PACCHETTI TURISTICI
I “pacchetti turistici” sono vacanze “tutto compreso” organizzate dai tour operator e posti in vendita, per lo più tramite le agenzie di viaggio: per poter essere assoggettati alla normativa del Codice del Consumo devono essere di durata superiore a 24 ore e devono prevedere almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori.
Ai sensi dell’art. 93 del Codice del Consumo, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Ciò significa che grava sull’organizzatore l’onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione e che è all’organizzatore del viaggio che il cliente può e deve comunque rivolgersi per il risarcimento del danno (ivi compreso quello da “vacanza rovinata”, rappresentato dal disagio e dalla afflizione subita per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative), anche nel caso in cui sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l’organizzatore stesso si è avvalso.
Nel caso, invece, in cui il consumatore abbia acquistato solo un biglietto aereo, la disciplina dell’overbooking, del ritardo, dello smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio è contenuta in alcuni regolamenti comunitari.
Ciò premesso, ecco alcune indicazioni utili prima di partire, durante la vacanza e al rientro:
PRIMA DI PARTIRE
• verificare presso l’Assessorato al turismo della Regione che l'agenzia o il tour operator prescelti risultino iscritti negli elenchi regionali che abilitano alla vendita dei servizi turistici;
• richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite da depliant e brochure saranno vincolanti per l’organizzatore);
• se si sottoscrive una polizza di assicurazione, leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla previsione di franchigie, spese non rimborsabili, etc.);
• qualora la destinazione sia un paese straniero, verificare la necessità di adempimenti burocratici o sanitari (documenti di espatrio, visto di ingresso, vaccinazioni, etc.);
• opporsi, per iscritto, ad eventuali richieste di ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti giorni alla partenza (entro tale termine la legge vieta qualsiasi maggiorazione del prezzo e se l’aumento eccede il 10% del costo complessivo del pacchetto, il consumatore potrà comunque recedere dal contratto).
DURANTE LA VACANZA
• il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto (ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno);
• rivolgersi ai rappresentanti dell’organizzazione sul posto per segnalare ogni difformità rispetto al contratto di viaggio (è utile precostituire la prova scritta delle lamentele inoltrate);
• documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa (saranno indispensabili per ottenere dal Giudice il risarcimento dei danni).
AL RIENTRO
• entro 10 giorni dal rientro, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi e al tour operator;
• conservare, in ogni caso, il catalogo, la documentazione di viaggio e la documentazione comprovante l’eventuale inadempimento del tour operator.
L’UNC, Delegazione di Civitanova Marche, allo scopo di fornire la migliore tutela da “vacanza rovinata”, mette a disposizione dei consumatori la propria professionalità ed esperienza, fornendo utili suggerimenti, anche via mail, in caso di emergenza.