La truffa viaggia sul filo
Aumento esponenziale del contenzioso tra utenti e compagnie telefoniche: i nodi critici vanno dall'arbitraria interruzione della linea telefonica, dall'attivazione di servizi non richiesti, dalla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, dal ritardo nel servizio di portabilità sino all'addebito di traffico sviluppato verso numerazioni speciali mai effettuato dall'utente.
Come difendersi? In primo luogo va inoltrato un reclamo scritto, preferibilmente a mezzo racc. a.r., alla compagina telefonica; se la denuncia non viene accolta, la compagnia deve specificare per iscritto i motivi del diniego e gli accertamenti effettuati.
A questo punto l'utente prima di agire in via giurisdizionale, deve obbligatoriamente avviare un tentativo obbligatorio di conciliazione, così come previsto dall'art. 1, comma 11, della L. 249/1997, dinanzi al CORECOM della propria Regione.
Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termni per agire in giudizio sono sospesi e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza.
Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l'autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è conclusa. Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo; se, viceversa, in udienza non si raggiunge un accordo su tutti o su parte dei punti controversi, l'utente può adire la giustizia ordinaria.
In alternativa alla giustizia ordinaria, qualora tra il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'autorità giudiziaria le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Va evidenziato che, in talune circostanze (ad esempio, in caso di impossibilità di utilizzare il servizio telefonico a causa del volontario distacco da parte della compagnia o per guasti alla linea telefonica) e in presenza di determinati presupposti (ad esempio, il ragionevole pericolo dell'imminente determinarsi di una lesione di un diritto, specialmente alla salute) il mancato espetamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari richiesti con ricorso in sede giurisdizionale.
Infatti al riguardo vale l'autorevole pronunciamento della Corte Costituzionale che ha riconosciuto, sia pur incidentalmente, che per i procedimenti cautelari "l'esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare (...). La tutela cautelare, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale anche indipendentemente da una previsione espressa (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame)". (Corte Costituzionale, 30 novembre 2007, n. 413).