Responsabilità professionale del medico
Sempre più spesso il rapporto con il medico o con la struttura sanitaria (pubblica o privata) è fonte di controversie: è bene ricordare che la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente, presuppone la violazione dei doveri inerenti alla svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza che deve essere valutato in riferimento alla natura della specifica attività esercitata.
In particolare, tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia, bensì quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia.
Nel caso in cui il paziente deduca di aver riportato un danno in ragione di una prestazione medica, si applicano le regole probatorie proprie della responsabilità contrattuale, essendosi costituito un rapporto negoziale basato quanto meno sul contratto sociale.
Ne consegue che mentre il paziente è tenuto alla prova del titolo in ragione del quale era legittimato ad esigere la prestazione sanitaria del singolo professionista o della struttura, senza necessità di estendere la prova alla sussistenza della colpa, spetta ai soggetti tenuti alla prestazione dimostrare la correttezza, secondo la miglior scienza ed esperienza, del trattamento sanitario.
Qualora si ritenga di essere stati vittime di una caso di malasanità è importante sapere che sono previsti dei termini per denunciare penalmente un medico (entro tre mesi da quando si ha conoscenza del fatto di reato) e per chiedere il risarcimento in via civilistica.
In quest’ultimo, caso opera la prescrizione ordinaria decennale, poiché il rapporto tra medico e paziente è un vero e proprio rapporto contrattuale, tuttavia per far valere anche la responsabilità extracontrattuale è opportuno agire prima del decorso di cinque anni dal fatto.
L’UNC, Delegazione di Civitanova Marche, allo scopo di fornire la migliore tutela da “malpractice medica”, mette a disposizione dei consumatori, iscritti e non all'Associazione, la propria professionalità ed esperienza, fornendo una prima consulenza e valutazione della questione gratuita.