Vittoria dell'Unione Nazionale Consumatori di Civitanova Marche contro la Agos s.p.a. nella vicenda relativa alla carta revolving denominata "Carta attiva".
A molti sarà capitato, a seguito della concessione di un finanziamento richiesto per l’acquisto di un televisore, un’autovettura o di altro prodotto di consumo, di ricevere a casa una carta di credito prepagata, meglio conosciuta come “carta revolving”, inviata, in accordo con la venditrice, da una finanziaria, da attivarsi dietro una semplice telefonata.
L’attivazione della stessa comporta la concessione di un prestito personale, rimborsabile dal consumatore ratealmente con l’addebito di interessi, spese e commissioni.
Spesso l’utilizzo della carta avviene senza che il consumatore abbia mai ricevuto le informazioni circa gli elementi essenziali del servizio, le condizioni contrattuali ed i rischi che si incontrano e senza che la finanziaria acquisisca l’esplicito e formale consenso da parte dell’utente.
E’caduta in tale trappola una consumatrice di Civitanova Marche la quale, dopo aver iniziato ad utilizzare la carta revolving, erogata dalla Società Agos s.p.a. e denominata “Carta Attiva”, per degli acquisti ed avendo omesso il pagamento di alcune rate mensili di rimborso, si era trovata a subire continue richieste di rientro da parte della finanziaria per cifre ben più elevate rispetto a quella inizialmente erogata.
La stessa, allora, assistita dall’Avv. Mario Perugini dell’Unione Nazionale Consumatori di Civitanova Marche, si è rivolta al Giudice di Pace di Civitanova Marche il quale ha riconosciuto la nullità del contratto che aveva dato luogo all’attivazione della Carta Attiva sul presupposto che la pratica attuata dalla Agos s.p.a. di acquisizione del consenso era avvenuta in maniera ingannevole.
Il Giudice di Pace di Civitanova Marche ha, dunque, riconosciuto che la somma richiesta dalla finanziaria non era affatto dovuta e ha condannato la stessa al pagamento delle spese legali.
Si tratta, per quanto noto, della prima sentenza in Italia che sanziona la prassi, già indicata come deprecabile dalla Banca d’Italia, di inviare alla clientela, carte di credito “revolving” senza un preventivo consenso.