Nell'ambito dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia, con comunicazione del 20 aprile 2010, ha evidenziato una serie di anomalie nel comparto del credito revolving concesso attraverso l'emissione di carte di credito. In particolare, la Banca d'Italia ha confermato come non corretta la prassi di alcuni intermediari di inviare alla clientela, già acquisita in forza di precedenti contratti di credito al consumo, carte di credito revolving non espressamente richieste dai clienti.
In particolare, Il Governatore della Banca d'Italia rammenta che l'art. 8 comma 1 lettera b del D.Lgs11/2010 stabilisce che "il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificatamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito".
In assenza di esplicita richiesta - sottolinea Draghi - gli intermediari non possono inviare alla clientela strumenti di pagamento. Tale divieto si applica anche nel caso in cui lo strumento di pagamento venga inoltrato inattivo.
La Banca d'Italia conferma, sostanzialmente, quanto questa Delegazione sta evidenziando da tempo tant'è che sempre più numerose sono le segnalazioni provenienti da ignari consumatori che si sono visti recapitare richieste di rientro dai fidi concessi a seguito dell'attivazione di tali carte.
La via giudiziaria già intrapresa a favore di alcuni consumatori contro gli intermediari finanziari appare, allo stato, l'unica percorribile....
L'UNC di Civitanova Marche è a disposizione di tutti i consumatori coinvolti, associati e non, per analizzare le migliori soluzioni da adottare.