Il Ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha attivato il fondo di garanzia per i clienti del tour operator Todomondo.
Il Ministro, si legge in una nota del 29 luglio 2009, “nel manifestare la sua solidarietà ai turisti danneggiati dal tour operator on line Todomondo, ha risposto alle numerose richieste di intervento da parte delle vittime del raggiro dichiarando che verrà subito attivato il Fondo Nazionale di Garanzia, che ha proprio il compito di intervenire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore di pacchetti turistici, provvedendo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti di viaggio”.
Dal Ministero si comunica, inoltre, che possono ricorrere al Fondo '”solo i turisti che abbiano acquistato pacchetti turistici in Italia da agenzie regolarmente autorizzate dall'autorità competente”.
Vale la pena evidenziare che la partita del Fondo di garanzia è stata oggetto di un recente pronunciamento della Corte di Giustizia la quale ha sanzionato la disciplina italiana (causa C-121/09 Commissione delle Comunità europee-Repubblica italiana) ritenendola inidonea a garantire un’effettiva protezione dell’acquirente dei viaggio “tutto compreso” in caso di fallimento dell’organizzatore.
Secondo la Corte, infatti, un termine breve quale quello di tre mesi indicato dall’art. 5 del D.M. n. 349/1999 per presentare l’istanza di accesso al Fondo di garanzia, non è conforme alla Direttiva 90/314/CEE, perché priva di fatto il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi tutto compreso, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore/organizzatore i consumatori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per il rimpatrio e di tutti i fondi depositati.
Il testo della direttiva recita: “L’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare in caso di insolvenza o di fallimento il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio dei consumatori”.
Il testo lascia libertà agli Stati membri nella scelta delle misure adeguate da adottare. L’obiettivo della disposizione è comunque chiaro ed inequivocabile e non dà adito ad alcuna interpretazione: la garanzia fornita dai venditori/organizzatori deve coprire il rimborso totale dei fondi depositati e delle spese per il rimpatrio.
La normativa nazionale prevede la possibilità di richiedere l’intervento di un Fondo di garanzia, con domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, non appena il consumatore è a conoscenza di circostanze che rischiano di impedire l’esecuzione del contratto.
Per avvalersi di tale possibilità è tuttavia necessario che egli sia a conoscenza delle circostanze in questione.
Ora, afferma la Corte, “se si escludono i casi in cui il fallimento dell’organizzatore del viaggio è manifestamente conoscibile in quanto pronunciato con sentenza dichiarativa, nella maggior parte delle ipotesi il consumatore ignora la situazione patrimoniale esatta di detto operatore.
È quindi normale che si rivolga in primo luogo a quest'ultimo per ottenere il rimborso degli importi versati, inviando una lettera, eventualmente un sollecito, e infine un'ingiunzione.
In tal modo il termine di tre mesi fissato rischia di essere già abbondantemente trascorso al momento dell'introduzione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la conseguenza di privare il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati”.
Per ovviare a tale ingiustizia il legislatore, con la L. n. 69 del 2009, di riforma del processo civile, ha colto l’occasione, con l’art. 15, di tutelare finalmente in modo adeguato chi acquista un pacchetto tutto compreso, riconoscendo al consumatore di accedere al Fondo, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza.