Con richiesta cautelare urgente un consumatore, grazie all’assistenza legale della Delegazione di Civitanova Marche, si è visto riconoscere il proprio diritto di recedere dal contratto di telefonia nonché quello consequenziale di trasmigrare, con portabilità del numero originario, ad un diverso operatore telefonico per telefonia fissa, scegliendo l’offerta ritenuta più vantaggiosa.
Com’è noto, per rendere effettiva tale libertà di scelta dei consumatori, anche al fine di garantire una reale liberalizzazione del mercato, in attuazione della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo, del 24 settembre 1998, così come era già previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, è stata disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’introduzione della “portabilità” del numero originario relativamente al fornitore del servizio, in modo da consentire all’utente di mantenere il proprio numero qualora decida di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale.
Nel caso di specie, la Vodafone Omnitel N.V., preso atto della volontà dell’utente di recedere dal contratto e di trasmigrare verso il nuovo operatore, non provvedeva a restituire il controllo della linea telefonica all’operatore di accesso tant’è che la medesima rimaneva inattiva, costringendo l’utente a denunce e richieste telefoniche ed epistolari.
Il Tribunale di Macerata, Sez. Distaccata di Civitanova Marche, con ordinanza del 6.4.2009, ha accolto il ricorso d’urgenza, ritenendo sussistenti i profili di fumus e danno, ordinando alla Vodafone Omnitel N.V. di porre immediatamente in atto tutte le procedure previste dalla normativa vigente al fine di consentire al consumatore di trasmigrare al nuovo operatore, con portabilità del numero originario.